L'obbligo di pubblicazione delle dichairazioni di incompatibilità/inconferibilità, tenuto conto della specificità del contesto sanitario rispetto ad altri enti, così come riconosciuto dall'art. 41, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, concerne solamente i dirigenti del ruolo Tecnico, Professionale e Amministrativo (TPA) responsabili di dipartimento, di strutture semplici o complesse. Tutti gli altri dirigenti sanitari, medici e non medici (farmacisti, biologi, psicologhi, ecc. ) sono esclusi dall'ambito della normativa in materia di inconferibilità e incompetibilità, come da Sentenza del Consiglio di Stato N. 05583/2014REG.PROV.COLL.