Il CER Umbria garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e fornisce pubblica garanzia di tale tutela. Il CER Umbria opera nel rispetto delle norme di buona pratica clinica e della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. Il CER Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri relativamente a: sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche e metodiche invasive e non, prodotti e integratori alimentari, studi osservazionali e/o non interventistici, usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica; aspetti etici riguardanti le attività scientifiche ed assistenziali svolte nelle strutture sanitarie regionali; funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona.Il CER Umbria promuove anche iniziative di formazione in materia di sperimentazione clinica e di bioetica. Il CER Umbria può collaborare con le Aziende Sanitarie regionali alla definizione di procedure e regolamentazioni aziendali finalizzate ad una omogeneizzazione regionale come il contratto unico regionale con i promotori degli studi. Il CER Umbria si avvale dei Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie regionali per la valutazione di: Adeguatezza della struttura sanitaria con particolare riguardo alle risorse umane, tecnologiche ed organizzative. Fattibilità della sperimentazione, con riferimento alla possibilità di arruolare un numero adeguato di soggetti per la durata dello studio e alla sostenibilità dei costi per il Presidio Sanitario presso cui si svolge la sperimentazione. Fornitura da parte del promotore dello studio, o del titolare di fondi di ricerca, delle attrezzature ed altro materiale inventariabile, necessari per la ricerca e di tutto il materiale di consumo, compresi i medicinali da impiegare nella sperimentazione (incluso l’eventuale placebo), ad eccezione di quel materiale che, non costituendo spesa aggiuntiva ai fini della sperimentazione, fa parte di trattamenti, terapie e interventi consolidati, previsti nella sperimentazione stessa. Verifica che siano a carico del promotore dello studio, o di fondi di ricerca ad hoc, tutte le eventuali spese aggiuntive a carico del Presidio Sanitario per la conduzione della sperimentazione. Importi e modalità di retribuzione o di compenso o di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a favore degli sperimentatori e l’eventuale indennità dei soggetti inclusi nella sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto tra il promotore della sperimentazione e il centro sperimentale. Congruità dell’eventuale rimborso di spese della compensazione per mancato guadagno di volontari sani partecipanti alla sperimentazione, comunque a carico del promotore dello studio o di fondi di ricerca ad hoc. E’ fatto divieto di offrire, elargire o richiedere incentivi o benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinica, ad eccezione delle eventuali indennità per il volontario sano.