Azienda Ospedaliera di Perugia

"CER-Umbria: Compiti"


Il CER Umbria garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e fornisce pubblica garanzia di tale tutela.

Il CER Umbria opera nel rispetto delle norme di buona pratica clinica e della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Il CER Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri relativamente a:
  • sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche e metodiche invasive e non, prodotti e integratori alimentari, studi osservazionali e/o non interventistici, usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica;
  • aspetti etici riguardanti le attività scientifiche ed assistenziali svolte nelle strutture sanitarie regionali;
  • funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona.Il CER Umbria promuove anche iniziative di formazione in materia di sperimentazione clinica e di bioetica.
Il CER Umbria può collaborare con le Aziende Sanitarie regionali alla definizione di procedure e regolamentazioni aziendali finalizzate ad una omogeneizzazione regionale come il contratto unico regionale con i promotori degli studi.

Il CER Umbria si avvale dei Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie regionali per la valutazione di:
  • Adeguatezza della struttura sanitaria con particolare riguardo alle risorse umane, tecnologiche ed organizzative.
  • Fattibilità della sperimentazione, con riferimento alla possibilità di arruolare un numero adeguato di soggetti per la durata dello studio e alla sostenibilità dei costi per il Presidio Sanitario presso cui si svolge la sperimentazione.
  • Fornitura da parte del promotore dello studio, o del titolare di fondi di ricerca, delle attrezzature ed altro materiale inventariabile, necessari per la ricerca e di tutto il materiale di consumo, compresi i medicinali da impiegare nella sperimentazione (incluso l’eventuale placebo), ad eccezione di quel materiale che, non costituendo spesa aggiuntiva ai fini della sperimentazione, fa parte di trattamenti, terapie e interventi consolidati, previsti nella sperimentazione stessa. Verifica che siano a carico del promotore dello studio, o di fondi di ricerca ad hoc, tutte le eventuali spese aggiuntive a carico del Presidio Sanitario per la conduzione della sperimentazione.
  • Importi e modalità di retribuzione o di compenso o di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a favore degli sperimentatori e l’eventuale indennità dei soggetti inclusi nella sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto tra il promotore della sperimentazione e il centro sperimentale.
  • Congruità dell’eventuale rimborso di spese della compensazione per mancato guadagno di volontari sani partecipanti alla sperimentazione, comunque a carico del promotore dello studio o di fondi di ricerca ad hoc. E’ fatto divieto di offrire, elargire o richiedere incentivi o benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinica, ad eccezione delle eventuali indennità per il volontario sano.
Contenuto inserito il 03-06-2021, aggiornato al 04-08-2021

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